Bismetiltiometano e tartufi.
A cura del Dr Giovanni Rossi sito www.ispettorimicologi.it
Il pregiato Tuber magnatum meglio conosciuto con il
nome volgare di Tartufo Bianco è apprezzato per le sue caratteristiche
gastronomiche che da quello prettamente economico.
Il suo profumo
inconfondibile è costituito da una miscela di bis (metiltio) metano, dimetil
sulfide, dimetil trisulfide, metil (metiltio) metildisulfide 1,2,4 triotiolano,
tris (metiltio) metano.
Questo fungo ipogeo, ha un costo elevatissimo può costare anche
sopra i 450,00 € per hg e quindi inevitabile che persone con pochi scrupoli per
trarre facilmente profitto taroccano sapientemente tartufi meno pregiati con il
bismetiltiometano.
Le specie comunemente utilizzate sono i generi: Balsamia,
Terfezia e Choiromyces quest’ultimo risulta anche tossico, questi tartufi sono
tutti di provenienza extracomunitaria in particolare dal Nordafrica e dalla
Cina.
La legge quadro italiana LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752
(G.U. n. 300 del 21/12/1985) consente la raccolta e il commercio di nove specie
di tartufi:
1) Tuber magnatum Pico,
detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber melanosporum
Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale var.
moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt.,
detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone;
5) Tuber aestivum var.
uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
6) Tuber brumale Vitt.,
detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o
Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum
Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente
tartufo nero ordinario.
Solo due di queste sono a peridio bianco, mentre sette sono a peridio nero.
Tutte le altre specie sono quindi vietate.
Il toraccatore utilizza queste specie illegali trattate
appunto con un prodotto di sintesi il "Bismetiltiometano" un derivato
del petrolio comunemente venduto e commercializzato anche per via internet in quanto
aroma sintetico.
La normativa Europea suddivide la categorie degli aromi
in:
Aromi naturali, estratti da prodotti naturali;
Aromi natural-identici, ottenuti per sintesi chimica, ma uguali a prodotti
presenti in natura;
Aromi artificiali ottenuti per sintesi chimica e non presenti in natura.
Il Bismetiltiometano ricade in quest’ultima classe, questo
vuol dire che legalmente può essere venduto in Italia olio tartufato con la
denominazione di vendita “Olio all’aroma di tartufo o aromatizzato”
dovrà comunque essere sempre indicato in etichetta la dicitura “Aroma di
tartufo” ovviamente non potrà assolutamente utilizzato in etichetta il
termine “naturale” o raffigurazioni ingannevoli come la figura di un tartufo o
altre presentazione in questo caso si configura la “frode in commercio”.