domenica 24 agosto 2008

Tecnici della Prevenzione specializzati in Micologia Ispettiva



Il Ministero della salute sta predisponendo una prima bozza del cosiddetto Codice alimentare.




I principi ispiratori ed obiettivi del nuovo codice sono:




1. armonizzare la disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle norme di diritto comunitario;


2. tutelare gli interessi relativi alla salute all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla salute degli animali e vegetali;


3. abrogare le vecchie norme incoerenti con l'evoluzione dei settori interessati;


4. fissare regole uniformi del controllo e di vigilanza ecampionamento degli alimenti.




Nella parte riguardante il Codice Alimentare:"Funghi epigei freschi spontanei vigilanza e controllo".


Il Ministero ha istituito un' apposita Commissione Tecnica al fine di abrogare la legge n. 352/93 e DPR 376/95 – (aggiornamento lista positiva funghi, all. I del DPR n. 376 del 14 luglio 1995) il DM 686/96 – (aggiornamento Allegato art. 3, Programma corso di micologia).




E' importante fare una premessa:




La figura Laureata del Tecnico della Prevenzione racchiude le molteplici competenze sia della vecchia figura del Vigile Sanitario che dell’Operatore Professionale di Vigilanza e Ispezione; campi che spaziano dall’ambiente di lavoro, alimenti e bevande, veterinaria e ambiente.




Le origini del Micologo sono anch'esse antiche ,nei primi del 900 venne attivato il primo servizio pubblico micologico in Milano, presso il Laboratorio chimico Municipale, e viene anche attivato un corso di micologia teorico-pratica per medici , veterinari e chimici.


Il Ministero della Sanità perveniva alla determinazione (Circolare del Ministero della Sanità ,n. 219 del 13 febbraio 1966) di provvedere alla formazione di personale, addestrato al riconoscimento pratico di funghi eduli, da destinare al controllo cui obbligatoriamente devono essere sottoposti i funghi prima della immissione in commercio affidando la parte didattica (teoria e pratica) alla Provincia Autonoma di Trento che si avvaleva del “Gruppo Micologico Bresadola” di Trento.


Riporto alcune note di questa vecchia circolare:


“… Questo Ministero,pertanto è venuto nella determinazione di provvedere ,come primo intervento,alla formazione di personale addestrato al riconoscimento pratico di funghi eduli da destinare, nei comuni maggiormente interessati al fenomeno, al controllo cui obbligatoriatamente devono essere sottoposti i funghi prima della immissione al commercio.A tal fine è in atto l'organizzazione di appositi corsi di addestramento per il personale, soprattutto comunale, addetto alla vigilanza igienico-saniatria sulla salubrità delle sostanze alimentari. Tali corsi,della durata di circa tre settimane, saranno tenuti a Trento …” .



Nel 1966 la figura sanitaria che svolgevano l’attività di vigilanza sanitaria comunale era appunto quella del “Vigile Sanitario Comunale”.



Quindi il binomio Vigile sanitario-Micologo e Tecnico della Prevenzione-Micologo è rimasta legato nel tempo e nella storia.


Il D.M. n.686 del 29 novembre 1996 non fa altro che disciplinare in meglio la figura del Micologo non solo pubblico, ma anche libero professionista.


Oggi il Micologo è un soggetto in possesso di attestato di micologo rilasciato dalla Regione o da Provincia Autonoma, ed ufficialmente iscritto nei registri regionali/registro nazionale. In quanto tale egli può espletare la propria attività sia presso strutture pubbliche che private, ed essa comprende l’ispezione, il riconoscimento ed il controllo dei funghi epigei freschi e conservati.


La mia personale opinione è che il legislatore e gli organi tecnici che stanno provvedendo a modificare la normativa nazionale sui funghi ( Legge 352/93 - DPR 376/95 DM 686/96) dovrebbero tenere comunque conto che nel frattempo della formazione didattica dei Controllori Ufficiali in primis i Tecnici della Prevenzione che operano nel controllo degli alimenti le sue competenze e le responsabilità .


Vediamo questi cambiamenti:


1) La formazione di base del Tecnico della Prevenzione negli anni è cambiata:A livello concorsuale inizialmente per accedere al profilo del Vigile Sanitario era sufficiente la terza media (Circolare del Ministero degli Interni n. 64 del 04/08/1939) successivamente per il “Personale di Vigilanza e Ispezione” (D.M. 30 gennaio 1982) era richiesto un titolo di Scuola Media Superiore (Perito industriale, Perito agrario,Geometra).Con l’emanazione del profilo del T.dP (DM 58/97) viene attivata la Laurea in Tecniche della Prevenzione;


2) Il DMS 686/96 fotografa un situazione che vedeva allora nel 1996 il diploma di scuola media superiore (formazione di base) per accedere al posto di Operatore di Vigilanza ed Ispezione (ex Vigile sanitario) e quindi per anologia giustamente veniva richiesto per accedere al corso di "micologia" il diploma di scuola media superiore;3) Il "Micologo" non rientra tra le professioni sanitarie, viene ad oggi considerata a torto o ragione una persona abilitata all'attività di micologia ispettiva;4) I controllori ufficiali (art. 6 del Reg CE 882/2004) che operano nel campo degli alimenti sono tenuti ad avere un’adeguata formazione vedi allegato


II Reg. 882/2004 CAPO I: TEMATICHE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE CHE ESEGUE I CONTROLLI UFFICIALI ;


Si dovrebbe quindi riformare la figura del Micologo alzando il requisito di formazione di base "laurea" (triennale o specialistica), le "Scuole regionali per Micologi in collaborazioni con le Università" rilascerebbero un titolo che abbia valore legale in " Master o Corso di perfezionamento" (Legge 43/2006).



Nel DMS 686 "Modificato" dovrà ovviamente salvaguardare i requisiti già acquisiti (Micologi Pubblici o Liberi professionisti) che abbiano dimostrato di aver svolto un’attività di Micologia Ispettiva di II livello per almeno cinque anni attraverso la loro attività come supporto per gli ospedali ,industrie, consulenze ecc. .Non è una novità, lo stesso DM 686/96 all’art.6 “Norme transitorie” veniva riconosciuto l'attività pregressa o nel caso degli O.P.V.I. con l'equipollenza al titolo universitario del Tecnico della Prevenzione .


Ai Micologi di II livello si potrebbe quindi aprire una possibilità seria di carriera

PARA DIRIGENZIALE sia nel pubblico che nel privato , in considerazione al riconoscimento di questo "Corso di perfezionamento" ,vedi appunto l'art. 6 della Legge 43/2006 lettera "c" master di primo livello per funzioni specialistiche rilasciate dale Università per svolgere le funzioni di coordinamento.


A tal proposito una recente sentenza del giudice del lavoro riconosce al Tecnico della Prevenzione Micologo le mansioni superiori.



Auspico che le varie associazioni di categoria dei Tecnici della Prevenzione presenti a livello Nazionale e i Sindacati siano promotori di questa mia proposta nelle sedi opportune.